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L'avvocato risponde: caduta per strada, chi risponde civilmente e penalmente?

La nuova rubrica "L'avvocato risponde" continua a suscitare l'interesse dei lettori, che hanno sottoposto all'avv. Mattia Tacchini un secondo quesito.

Verbania
L'avvocato risponde: caduta per strada, chi risponde civilmente e penalmente?
"Se camminando in una pubblica via un cittadino, a causa della conformazione particolare del fondo stradale oppure di irregolarità dovute a cattiva manutenzione cadesse, riportando lesioni più o meno gravi, sarebbe possibile ravvisare responsabilità civili e/o penali a carico del Comune e degli amministratori locali?".


RISPOSTA

Caro Lettore,

il caso che Lei espone si riferisce ad un tema sul quale la dottrina e la giurisprudenza hanno speso fiumi di inchiostro, ossia quello della responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati da beni demaniali, rientranti nel concetto della c.d. insidia stradale.

Sovente, infatti, accade che un utente della strada, a causa di una caduta, decida di far causa per domandare alla pubblica amministrazione il risarcimento di un danno che ritiene imputabile all’ente pubblico, che non avrebbe adottato le cautele necessarie ad impedire il sinistro oppure avrebbe omesso la necessaria manutenzione del bene.

Dopo che nella giurisprudenza si sono sperimentati orientamenti differenti aventi ad oggetto la norma da applicare al caso in esame, negli ultimi anni si è assistito ad una stabilizzazione della giurisprudenza, che ha ritenuto applicabile a tale fattispecie l’art. 2051 del codice civile, il quale sancisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, questa ricostruzione, ormai sostanzialmente condivisa dalla giurisprudenza, ha il pregio di sostituire alcuni precedenti orientamenti di favore nei confronti della pubblica amministrazione, che predicavano l’applicazione al caso in esame di una normativa meno favorevole al danneggiato.

Presupposto essenziale affinché possa trovare applicazione l’art. 2051 del codice civile è che il bene che ha cagionato il sinistro possa dirsi sottoposto, almeno astrattamente, alla custodia dell’ente titolare: cercando di esemplificare per rendere l’idea, potrà sicuramente ritenersi sottoposta alla custodia del comune una via del centro o comunque una strada che si trovi nel perimetro urbano del comune; al contrario, molto più complesso sarà sostenere la sussistenza della custodia in capo all’ente pubblico con riferimento ad una vecchia e malconcia mulattiera di montagna.

Una volta accertato il requisito della custodia, in capo all’ente titolare, del bene demaniale che ha causato il danno, sarà applicabile il regime di indubbio favore previsto dalla norma: in sostanza – e volendo semplificare, perché questa non è certo la sede per svolgere un tema di diritto – non troverà applicazione la norma generale in materia di responsabilità extracontrattuale, ossia l’art. 2043 del codice civile, il quale richiede a chi agisce per il risarcimento del danno la prova di una serie abbastanza stringente di requisiti; al contrario, infatti, una volta che l’utente della strada provi di aver subito un danno, sarà l’ente pubblico - per andare indenne da responsabilità - a dover dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il danno e che il sinistro si è verificato per un caso fortuito, ossia a causa del verificarsi di fatti completamente sottratti al suo controllo e da esso non evitabili.

D’altra parte, è necessario sottolineare che tale regime di favore non può esimere l’utente della strada dal prestare la normale cautela che dovrebbe caratterizzare l’agire di ciascuno di noi: in casi in cui l’insidia è stata qualificata come prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, infatti, la giurisprudenza ha giustamente negato il risarcimento oppure, a seconda del grado di prevedibilità, ha ridotto la sua entità a causa del comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 del codice civile.

Infine, per quanto concerne eventuali responsabilità penali in capo al dirigente pubblico incaricato della manutenzione del bene demaniale, è necessario sottolineare che il tema è spinoso e richiederebbe molti approfondimenti; con una certa approssimazione, comunque, si può affermare che se risulta provato il nesso di causalità tra la insufficiente od omessa manutenzione del bene demaniale e l’evento dannoso, la giurisprudenza spesso ravvisa in capo al detto dirigente anche una responsabilità penale, purché inquadrabile in una fattispecie di reato avente anche natura colposa, come l’omicidio o le lesioni.

Avv. Mattia Tacchini

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