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LegalNews: Giurisdizione del Giudice italiano in materia di fallimento e trasferimento all’estero

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente individuato, con la sentenza n. 5419/2016, i criteri per la determinazione del giudice competente a dichiarare il fallimento di una società quando, prima del deposito della relativa istanza, la sede sociale sia stata trasferita all’estero.

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LegalNews: Giurisdizione del Giudice italiano in materia di fallimento e trasferimento all’estero
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite una società proponeva reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della stessa, affermando (tra gli altri motivi) che il tribunale italiano che l’aveva pronunciato doveva ritenersi carente di giurisdizione, atteso che – prima del deposito dell’istanza di fallimento – la sede sociale era stata trasferita all’estero.

Sul punto, l’art. 9 co. V della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) prevede che il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo l’incardinamento della procedura per la dichiarazione di fallimento (su ricorso di un creditore oppure su istanza del pubblico ministero).

Ciò premesso, la corte d’appello territorialmente competente aveva rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e la società fallita aveva – perciò – proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte sul punto ha rilevato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già affermato che la sede effettiva deve essere individuata privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della società, determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. A ciò consegue che, quando gli organi direttivi e di controllo di una società si trovano presso la sua sede statutaria e – al contempo - in quel luogo vengono adottate in modo riconoscibile le decisioni sulla gestione di tale società, la presunzione introdotta dal regolamento comunitario n. 1346 del 2000 non è superabile. Quest’ultimo, all’art. 3 co. I prevede che siano competenti ad aprire la procedura di insolvenza di una società i giudici dello Stato membro nel quale il debitore ha il suo centro di interessi principali; in caso di persone giuridiche (società di capitali), si presume fino a prova contraria che tale centro di interessi sia situato nello Stato membro nel quale è collocata la sede sociale.

Al contrario, qualora il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a superare la presunzione menzionata, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa e della gestione dei suoi interessi è situato in tale altro Stato membro.

In tali casi è quindi necessario effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti al fine di accertare, in un modo riconoscibile dai terzi, dove è situato il centro effettivo di direzione e di controllo della società; elemento rivelatore, ad esempio, è la circostanza che la società non svolga alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è formalmente collocata la sua sede sociale. In conclusione, perciò, in un caso come quello sottoposto alla Suprema Corte, è necessario verificare se al trasferimento all'estero della sede legale della società è corrisposto l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, nonché lo stabilimento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa. In caso contrario, permane la giurisdizione del giudice dello Stato membro nel quale era originariamente fissata la sede statutaria a dichiarare il fallimento della società.

Nel caso in esame, le Sezioni Unite hanno rilevato che il trasferimento all’estero della sede sociale non era coinciso con l'effettivo spostamento in quello Stato del centro principale degli interessi della società, atteso che: la nuova sede non risultava operativa; non era stato aperto – né tantomeno utilizzato - un conto corrente bancario nel paese di trasferimento; l'amministratore della società era residente in Italia; prima del formale trasferimento all’estero della sede erano state notificate azioni esecutive nei confronti della società, ad ulteriore riprova della valenza meramente strumentale del trasferimento, evidentemente finalizzato ad evitare la dichiarazione di fallimento in Italia.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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