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LegalNews: iscrizione di ipoteca giudiziale oltre i limiti e responsabilità del creditore

La Cassazione con la sentenza n. 6533/2016 ha esaminato il tema della responsabilità del creditore per aver iscritto ipoteca giudiziale sui beni del debitore superando i limiti posti dal codice civile.

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LegalNews: iscrizione di ipoteca giudiziale oltre i limiti e responsabilità del creditore
Il caso esaminato dalla Corte è il seguente: un istituto di credito nel maggio del 1997, ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una persona fisica per l'importo di quasi 105 milioni di Lire per saldi passivi di conto corrente bancario, iscriveva ipoteca giudiziale per un valore di 150 milioni di lire sull'intero patrimonio immobiliare del debitore, il quale faceva parte della impresa del debitore, operante nel settore immobiliare. Il debitore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva accolta dal tribunale competente, il quale – però – rigettava la sua richiesta di condanna della banca per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

La norma da ultimo citata, come noto, al comma I prevede che la parte che risulta soccombente in giudizio sia condannata – quando abbia agito (incardinando la procedura) oppure resistito (costituendosi e chiedendo il rigetto delle fondate pretese altrui) in giudizio con mala fede o colpa grave - al risarcimento del danno, che viene liquidato dal giudice nella sentenza. Inoltre, il comma II prevede che qualora il giudice accerti l’inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta una domanda giudiziaria, iscritta un’ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta un’esecuzione forzata, dietro richiesta della parte danneggiata condanni la parte che ha causato il danno al risarcimento, quando si accerti che ha agito senza la normale prudenza. Nelle ipotesi da ultimo esaminate, dunque, data la gravità degli effetti causati dalle iniziative del soggetto che affermi erroneamente di essere creditore, il Legislatore ha ritenuto di prevedere la condanna di quest’ultimo al risarcimento in tutti i casi nei quali non abbia impiegato la normale prudenza, ossia anche per colpa lieve, non limitandosi alla condanna solo per dolo o colpa grave.

Nel caso in esame la Suprema Corte, dato che era stata accertata l’inesistenza del credito vantato dalla banca, è stata chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità dell’art. 96 co. II c.p.c. al caso in cui il creditore abbia iscritto ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela e abuso del diritto dello stesso creditore alla garanzia patrimoniale.

La Corte ha preso le mosse da una premessa: non c'è una ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro, del debitore, (art. 2740 c.c.) non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto. Quest’ultimo, è opportuno ricordarlo, si verifica quando un soggetto esercita un diritto a lui riconosciuto dall’ordinamento per perseguire un fine che non è coerente con quello della norma che gli attribuisce il diritto menzionato.

La Cassazione, inoltre, ha sottolineato che la garanzia costituita dall’ipoteca giudiziale è strumentale rispetto ai crediti che è chiamata a garantire: di conseguenza, ferma la libertà di scelta del creditore in merito agli immobili del debitore sui quali iscriverla, essa deve essere necessariamente rapportata all’interesse che l’ordinamento riconosce al creditore. Volendo semplificare, quindi, l’ipoteca giudiziale deve essere sostanzialmente iscritta su beni del debitore tali da garantire il soddisfacimento del creditore, senza però vincolarne – ove non ve ne sia bisogno – l’intero patrimonio.

La Suprema Corte ha concluso affermando che in un caso come quello esaminato, in cui risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c. co. II, quando non ha usato la nomale diligenza, iscrivendo ipoteca sui beni del debitore per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito (ai sensi dell’art. 2875 c.c., infatti, l’ipoteca non può essere iscritta per un valore che superi di un terzo il credito che si intende garantire): così facendo, infatti, il creditore pone in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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