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LegalNews: Locazione di un immobile pignorato

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 13216 del 27.06.2016, ha preso nuovamente in esame il tema della possibilità o meno - per il proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento - di concederlo in locazione a terzi.

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LegalNews: Locazione di un immobile pignorato
Nel caso in esame il conduttore di un immobile si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore del medesimo bene a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti nel contratto; in primo grado il tribunale territorialmente competente rigettava l’opposizione, mentre in secondo grado la corte d’appello accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

La Corte, chiamata ad esaminare la questione, ha preso le mosse dal proprio consolidato orientamento in forza del quale il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - ivi compresa quella di pagamento dei canoni – in quanto la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà): essa invece spetta al custode, in forza dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice.

Sul punto la Corte ha chiarito che per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell'effetto estensivo previsto dall'art. 2912 c.c., il debitore sottoposto a pignoramento immobiliare perde sia il diritto di gestire e amministrare il bene pignorato (salvo il caso che sia stato nominato custode), che il diritto di percepire i canoni di locazione.

Secondo l’orientamento della Cassazione, infatti, la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 c.p.c., non comporta l'invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori ed all'assegnatario del bene. Il contratto concluso successivamente al pignoramento e senza la necessaria autorizzazione, però, non pertiene al proprietario del bene, bensì al custode: a ciò consegue che le azioni che scaturiscono dal citato contratto devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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