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LegalNews: La negoziazione assistita: risolvere una controversia evitando il tribunale - Parte II

Come esposto nel precedente contributo (La negoziazione assistita: risolvere una controversia evitando il tribunale - I PARTE), il Governo ha introdotto - con il Decreto Legge n. 132/2014 - diversi strumenti per tentare di arginare le problematiche che affliggono la giustizia civile in Italia: tra di essi spicca la negoziazione assistita.

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LegalNews: La negoziazione assistita: risolvere una controversia evitando il tribunale - Parte II
Sono previsti due distinti tipi di negoziazione assistita: obbligatoria oppure facoltativa.

Quella obbligatoria verrà applicata solo decorsi novanta giorni dalla entrata in vigore della Legge n. 162/2014, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014, ossia a far data dal 09 febbraio 2015; essa sarà limitata al caso in cui si voglia agire in giudizio per una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure alle ipotesi in cui si intenda fare causa per il pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro cinquantamila.

Essa costituirà una c.d. condizione di procedibilità della causa: la parte interessata a rivolgersi al giudice, infatti, dovrà prima esperire il procedimento di negoziazione, invitando l’altra parte, tramite il proprio avvocato, a stipulare la convenzione di negoziazione. In caso di rifiuto dell’altra parte, di mancata risposta all’invito entro trenta giorni oppure di fallimento della negoziazione, si potrà dare seguito alla causa.

Quella facoltativa, invece, è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 132/2014, ossia dal 13 settembre 2014.

La procedura di negoziazione è comune alle due ipotesi.
Innanzitutto l’avvocato deve comunicare al proprio assistito la possibilità di ricorrere alla negoziazione.

Se il cliente decide di provare ad utilizzare questo nuovo strumento, l’avvocato deve formulare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
In caso di adesione della controparte all’invito si provvede alla stipulazione della convenzione di negoziazione, che deve: essere redatta per iscritto a pena di nullità, prevedere il termine di durata massima della procedura (non inferiore a un mese), indicare l’oggetto della negoziazione ed essere firmata dalle parti e dagli avvocati.

Si svolgono poi le trattative vere e proprie, nelle quali le parti e gli avvocati devono comportarsi con lealtà e tenere segrete le informazioni ricevute. In caso di conclusione positiva della negoziazione, viene redatto per iscritto l’accordo che, firmato dalle parti e dagli avvocati, avrà valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, analogamente ad una sentenza. In caso di esito negativo, viene redatta la dichiarazione di mancato accordo, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati; le parti potranno dunque ricorrere al giudice per la tutela dei propri diritti.

Avv. Mattia Tacchini



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