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LegalNews: Attivazione di servizi a pagamento non richiesti da parte della compagnia telefonica

In questo contributo ci concentreremo sul caso di una compagnia telefonica che attivi all’abbonato un servizio aggiuntivo a pagamento che l’utente non ha richiesto. Qual è la disciplina applicabile e l'utente come può tutelarsi?

Verbania
LegalNews: Attivazione di servizi a pagamento non richiesti da parte della compagnia telefonica
Ho tratto l’idea del contributo odierno da una mia esperienza personale: avendo - come tanti - un abbonamento telefonico smartphone c.d. flat (con telefonate ed sms illimitati) e vedendo il conto telefonico che recava un importo più alto del solito, mi sono insospettito ed ho verificato i costi che mi venivano addebitati. Ho subito notato che la compagnia telefonica mi aveva attivato un servizio a pagamento che mai avevo richiesto.

E’ necessario premettere che l’importo del servizio non era elevato: forse la compagnia appositamente attiva servizi dal costo contenuto, che possono passare inosservati in un conto telefonico che comprende magari diverse utenze o svariati servizi. Approfondendo, ho verificato che in uno dei precedenti conti telefonici la compagnia mi aveva informato – peraltro in modo abbastanza fraintendibile – dell’introduzione di un nuovo servizio, facendo menzione del diritto di recesso, ma senza indicare le condizioni per il suo esercizio. Accertata la situazione, mi sono premurato di verificare la correttezza di tale condotta.

La disciplina applicabile al contratto sottoscritto con la compagnia telefonica è, innanzitutto, quella generale: il contratto, dunque, deve essere adempiuto con correttezza e buona fede, come sancito dall’art. 1375 del codice civile. Onestamente, non sembrerebbe particolarmente corretta la condotta di una società che attiva servizi non richiesti al proprio abbonato, addebitandogli i relativi costi. D’altra parte, non bisogna dimenticare che ai rapporti tra compagnia telefonica e utente finale è altresì applicabile il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), il quale detta una disciplina apposita in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della compagnia.

In particolare, l’art. 70 del Codice prevede espressamente che la compagnia possa modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate ai contratti sottoscritti con i propri abbonati, analogamente a quanto avviene in materia bancaria. Tale norma prevede che le modifiche contrattuali debbano essere comunicate con adeguato preavviso, comunque non inferiore a 30 giorni; l’utente, ove non intenda accettare tali modifiche contrattuali (che spesso rendono a pagamento servizi prima gratuiti), ha diritto di recedere senza applicazione di alcun costo aggiuntivo o penale. La compagnia, peraltro, deve informare puntualmente l’utente anche in merito alle modalità di recesso.

La norma citata, però, non parla di attivazione unilaterale – ad opera della compagnia – di servizi a pagamento non richiesti all’utente: come comportarsi in tale caso? In attesa che l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), interpellata da un’associazione di consumatori, si pronunci sul punto, sicuramente può essere opportuno adottare le seguenti cautele:

1. controllare il proprio conto telefonico, verificando servizi addebitati e eventuali comunicazioni;
2. in caso di irregolarità, se non si ritiene opportuno recedere dal contratto, provvedere comunque a disattivare immediatamente il servizio aggiuntivo seguendo le procedure della propria compagnia (ad es. chiamando il servizio clienti);
3. in caso di irregolarità, dopo la disattivazione del servizio, quantificare esattamente i costi addebitati illegittimamente ed inviare una contestazione a mezzo raccomandata a.r. alla compagnia, chiedendo il rimborso dei costi irregolarmente addebitati.

In attesa della pronuncia dell’AGCOM questa procedura, pur non potendo garantire il rimborso dei denari pagati per tali servizi indesiderati, può dimostrare alla compagnia che siete coscienti dei vostri diritti e, in caso di mancato riscontro, pronti a tutelarvi: in tal modo forse potrete indurla a venirvi incontro e – se tanti utenti si comportassero in tal modo - in futuro a prestare più attenzione alla propria condotta.

Avv. Mattia Tacchini



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