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LegalNews: Contratto di assicurazione e clausole di dubbia interpretazione

La Suprema Corte con la recente sentenza n. 668/2016 ha esaminato il tema della interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione formulate ambiguamente.

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LegalNews: Contratto di assicurazione e clausole di dubbia interpretazione
La fattispecie sottoposta al giudizio della Suprema Corte è la seguente: una società produttrice di calcestruzzo contraeva con un istituto bancario un finanziamento per coprire i costi per la realizzazione di un nuovo impianto; il contratto con la banca prevedeva che la società stipulasse un contratto di assicurazione contro i rischi da scoppio e che, in caso di sinistro, l’indennizzo venisse corrisposto direttamente alla finanziatrice.

Purtroppo si verificava il sinistro e le tre società coassicuratrici eccepivano la non indennizzabilità dello stesso, in quanto il contratto prevedeva che fosse oggetto di copertura assicurativa esclusivamente l’ipotesi di scoppio causato da “eccesso di pressione”, mentre nel caso in esame si era verificato un cedimento strutturale. In sostanza le compagnie assicuratrici affermavano che la clausola contrattuale menzionata dovesse essere interpretata prendendo come riferimento per l’eccesso di pressione quella massima progettualmente prevista e non, al contrario, qualsiasi pressione eccessiva rispetto alla tollerabilità di un impianto con difetti strutturali come quello assicurato.

In primo grado il Tribunale condannava le compagnie al pagamento dell’indennizzo, mentre la Corte d’Appello ribaltava la decisione escludendo l’indennizzabilità del sinistro, sposando la tesi delle assicuratrici.

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto il sinistro indennizzabile, partendo dalla premessa – più che condivisibile – che nel nostro ordinamento vige il principio per il quale il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. A ciò consegue che – in presenza di clausole contrattuali ambigue e, quindi, di dubbia interpretazione – il giudice non può attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., ed in particolare quello dell'interpretazione contro il soggetto che ha unilateralmente predisposto la clausola, di cui all'art. 1370 c.c..

Avv. Mattia Tacchini



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