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LegalNews: La forma del licenziamento

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 11479/2015, del 03 giugno 2015) ha esaminato il fondamentale tema della forma del licenziamento, affrontando il caso di un’azienda che aveva licenziato un proprio lavoratore mediante la lettura di un verbale di licenziamento che non era stato da esso sottoscritto per ricevuta.

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LegalNews: La forma del licenziamento
Il caso sottoposto alla Corte è sostanzialmente il seguente: una grande azienda aveva licenziato un proprio dipendente mediante la lettura allo stesso di un documento, denominato verbale di licenziamento, ad opera di due dirigenti, che avevano unilateralmente dichiarato nel documento che il lavoratore aveva rifiutato la firma per ricevuta. La mancata sottoscrizione dall’azienda veniva spiegata con il rifiuto del lavoratore di firmare per ricevuta, mentre il dipendente affermava che non gli era mai stato consegnato alcun licenziamento per iscritto.

Sul punto, come noto, l’art. 2 della L. n. 604/1966 espressamente prevede che il licenziamento deve essere intimato per iscritto al lavoratore (co. I), con la specifica indicazione dei motivi che lo hanno determinato (co. II): in caso contrario il licenziamento è radicalmente nullo (co. III).

Ciò premesso la Corte ha dovuto accertare se nel caso in esame il requisito della forma scritta può ritenersi integrato dalla lettura al lavoratore di un documento scritto che venga firmato solo dai funzionari aziendali che intimano il licenziamento, i quali dichiarino di aver letto al dipendente il contenuto di tale scritto e di avergliene consegnata copia.

La Cassazione ha correttamente escluso tale possibilità: considerata la regola della necessaria forma scritta del licenziamento, infatti, la Corte ha giustamente ritenuto che tale requisito non possa essere integrato da un documento del quale non è provata la redazione per iscritto in un momento anteriore al licenziamento né, al contempo, la consegna al lavoratore, per la mancanza della firma di quest’ultimo. A sanare il vizio di forma del licenziamento non sarebbe poi sufficiente la prova per testimoni della consegna dello stesso al lavoratore, perché nel nostro ordinamento essa è ammessa solo nel caso in cui l’azienda possa provare che il documento è andato perduto senza sua colpa (come previsto dall’art. 2724 co. III c.c.): nel caso di specie, però, tale prova non era stata fornita.

D’altra parte, qualora il lavoratore effettivamente si fosse rifiutato di sottoscrivere il licenziamento, sarebbe stato sufficiente inviargli la comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale permette di fornire agevolmente la prova della consegna, evitando qualsiasi contestazione.

Il licenziamento, dunque, è stato dichiarato nullo.

Avv. Mattia Tacchini



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