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LegalNews: Chiusura di un singolo punto vendita della catena di supermercati: licenziamento?

La Cassazione con la recente sentenza n. 13953/2015 (depositata in data 07 luglio 2015) ha affrontato il tema del licenziamento collettivo in caso di chiusura di un singolo punto vendita di una catena, in questo caso di supermercati, nell’ambito di un programma di riduzione del personale e di ristrutturazione aziendale.

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LegalNews: Chiusura di un singolo punto vendita della catena di supermercati: licenziamento?
Nel caso in esame la società aveva però mantenuto in vita un altro punto vendita nel medesimo comune e, parimenti, tutte le altre unità di vendita della regione: in tale contesto aveva licenziato tutti i dipendenti dell’esercizio commerciale chiuso, senza in alcun modo esaminare la possibilità di estendere la platea dei licenziamenti al personale degli altri esercizi commerciali.

Come noto, nell’ambito della procedura di mobilità, i sensi dell’art. 4 della L. n. 223/1991 l’azienda che intende valersi di tale strumento è tenuta ad inviare preventivamente alle organizzazioni sindacali una comunicazione che deve dare conto – tra gli altri requisiti richiesti - del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente.

La Suprema Corte ha correttamente rilevato, rimanendo nel solco del proprio orientamento, che quando il progetto di ristrutturazione aziendale riguarda in modo esclusivo una sola unità produttiva dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere così limitata solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, che devono essere puntualmente menzionate ed esposte nella comunicazione sopra indicata. Peraltro il datore di lavoro non può limitare la scelta dei dipendenti da porre in mobilità ai soli addetti di tale unità produttiva se essi presentano requisiti di professionalità tali da essere idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altre unità, site nel medesimo comune o – al limite – nella medesima regione.

La Cassazione ha proseguito rilevando che i criteri per l’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità sono tesi ad assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e che non si può aprioristicamente escludere che il lavoratore destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito di un’operazione di ristrutturazione aziendale preferisca essere trasferito, piuttosto che perdere il posto di lavoro.

Sulla base di tali rilievi è stata confermata la declaratoria di illegittimità del licenziamento già emessa dal Giudice d’appello.

Avv. Mattia Tacchini



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