Durante il periodo della pandemia si è reso indispensabile spostare qualsiasi incontro in “call online” e così è successo anche per i consigli comunali. Appuntamenti dietro lo schermo, obbligati dagli evidenti motivi sanitari legati al Covid. Finito il periodo di emergenza, molte attività sono diventate “in remoto” da casa, favorendo lo smart working con benefici per tanti e una riduzione dei costi di spostamento. Anche in consiglio comunale viene utilizzata la modalità, per i consiglieri, di collegarsi da remoto, che siano a casa, in ufficio con il gatto o la sigaretta, o addirittura alla guida in macchina (fatti
realmente accaduti). Sebbene durante la pandemia fossero previste norme eccezionali, ora (fase post-pandemica) lo svolgimento da remoto è vincolato alle norme specifiche adottate dai singoli comuni, non più a decreti emergenziali nazionali. Inoltre, questo metodo pone importanti questioni.
E’ corretto non presenziare al consiglio comunale sempre, ovvero collegandosi da remoto anche se non per esigenze particolari da giustificare, e considerando che questa sia la normalità?
Ricordiamo negli anni passati le chiamate a casa di ex sindaci per far venire consiglieri a votare in consiglio o a garantire il numero legale. Oggi invece, se tutta la maggioranza fosse assente fisicamente, ma collegata online, il sindaco potrebbe presenziare anche da solo e chiedere solo, ai “connessi”, di palesarsi per le votazioni. Riportiamo l’art. del regolamento comunale:
Art. 43 Partecipazione alle adunanze,
1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni di cui è membro.
2 . Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, anche tramite e-mail, resa al Presidente del Consiglio o al Segretario Generale per le riunioni del Consiglio Comunale e al presidente della commissione o al segretario della commissione per le riunioni di commissione, i quale ne danno notizia al Consiglio od alla commissione.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario o il Presidente perché sia presa nota a verbale.
E’ corretto rimanere connessi a telecamere spente e riattivarsi solo se chiamati per votare?
(ci sono consiglieri che si sono addormentati nel mentre o che erano a fare altro, sempre fatti successi). Si pensi solo che se uno si assenta dal consiglio, fisicamente, deve avvisare il Presidente e poi segnalare il suo rientro in aula, chi è online potrebbe fare cena o guardare un film che nessuno si accorge di nulla. Riportiamo gli art. del regolamento comunale:
Art. 54 “…” punto 5. I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risultasse che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza per 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, scioglie la riunione come prescritto dal successivo art. 55, comma 2.
Art. 55 Verifica numero legale 1. Anche a richiesta di un solo consigliere in qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale. 2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 15 minuti, trascorsi i quali, se non si raggiunge il numero legale, scioglie la seduta rinviando gli argomenti a quel momento rimasti da trattare ad altra adunanza (di seconda convocazione – art. 56, comma 1 del presente regolamento).
È corretto che votino separatamente solo per chiamata nominale e che possano appellarsi a “errori di connessione” per poi cambiare la loro espressione di voto a seconda degli esiti?
Riportiamo l’art. del regolamento comunale: Art. 45 Responsabilità personale – Esonero 1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio. 2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall’adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione. Il 26 marzo, durante il consiglio comunale di Verbania, sono emerse tutte queste criticità.
In seguito a una richiesta della minoranza di invertire l’ordine del giorno sulla sanità, le opposizioni hanno inizialmente ottenuto il sì dell’intera minoranza e di cinque consiglieri di maggioranza: Giorgio Tigano, Massimo Guaschino, Alessio Baldi, Alessandra Chiodoni e Simone Bacchetta.
Successivamente, in un piccolo “giallo”, anche un consigliere di maggioranza, Omar Bigotta, collegato da remoto, ha espresso voto favorevole. Tuttavia, dopo una discussione sull’esito finale, la presidente De Ambrogi ha chiesto di ripetere la votazione: in quel momento Bigotta non risultava più collegato, facendo così finire la maggioranza in minoranza.
Poco dopo, il consigliere si è ricollegato dichiarando di aver avuto un problema di connessione. Il segretario ha quindi ammesso il suo voto — “se in buona fede” — questa volta contrario, determinando il rigetto della richiesta con un risultato di 15 voti a 15 Arrivati ormai all’apice delle irregolarità, chiediamo al signor Sindaco Albertella, alla Presidente del Consiglio Comunale De Ambrogi Alice e al Sig. Prefetto Pirrera Matilde di intervenire, perché il consiglio comunale da remoto (videoconferenza) può essere considerato non legale o illegittimo se non rispetta determinati requisiti normativi e
regolamentari.
Ecco perché il Consiglio Comunale di Verbania da remoto può essere dichiarato illegittimo:
- Assenza nel Regolamento Comunale: Il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno (parere 103445/2025) sottolineano che le sedute da remoto devono essere previste dal regolamento del funzionamento del consiglio comunale. Senza una base regolamentare, la modalità telematica non è legittima. Il
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29 marzo 2001, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2009, n. 31, del 31 marzo 2009, n. 93 del
18 dicembre 2014, n. 55 del 07 giugno 2018, n. 26 del 20 luglio 2023 e n.23 del 7 marzo 2025) NON contiene alcuna indicazione, regolamentazione ne menziona la modalità in remoto. Inoltre nelle convocazioni non viene mai riportata la possibilità di collegamento da remoto dei consiglieri. Ad oggi esiste solo una deliberazione del consiglio comunale, la N. 29 DEL 27/04/2022 con Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA REMOTA O MISTA. Tale deliberazione non è mai stata recepita nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Inoltre la suddetta delibera prevedeva che le sedute, in via convenzionale, si intendessero effettuate sempre presso la sede del Comune di Verbania, mentre il consiglio si tiene a Palazzo Flaim e infine prevedeva la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, la massima sicurezza possibile del sistema, la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, cosa che non avviene dato che tutti tengono lo schermo spento e si palesano solo per votare.
- Assenza di Identificazione e Sicurezza: La seduta del 26 marzo ha dimostrato che vi è la violazione della Identificazione e Sicurezza: Il sistema deve garantire l'identificazione certa dei partecipanti e la sicurezza delle votazioni, specialmente se segrete. Non si può accettare che lo schermo venga spento e che il consigliere si possa assentare senza avvisare il presidente.
- Malfunzionamenti Tecnici: Se si verificano disfunzioni tecniche che impediscono la corretta partecipazione o il voto (e non vengono sospesi i lavori), la seduta può essere viziata, così come lo è stata la seduta del 26 marzo con il ribaltamento della posizione di voto del consigliere Bigotta.
Crediamo che il collegamento da remoto è un valido strumento, ma che deve esser usato per reali esigenze occasionali, non come consuetudine e deve esser ogni volta motivato. Un operaio può andare in fabbrica da remoto? Quale dignità diamo al consesso del consiglio comunale se è legittimo non presenziare senza doversi nemmeno giustificare?
Chi si è assunto la responsabilità di rappresentare i cittadini deve fare almeno il minimo sforzo di presenziare alle sedute, in caso contrario sarebbe li solo a scaldare una sedia vuota, vuota di democrazia e partecipazione.
(Link:https://www.comune.verbania.it/content/download/7253/135284/file/New_(1)_Regolamento Consiglio Comunale_2025.pdf)
Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle VCO
M5S su Consiglio Comunale online
Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle VCO, riguardante la presenza al Consiglio Comunale online.
